“La cooperazione si basa sulla profonda convinzione che nessuno riesca ad arrivare alla meta se non ci arrivano tutti.” Virginia Burden

Registrare l’assemblea condominiale: i limiti del GDPR

La richiesta di un condominio all’amministratore di registrare l’assemblea condominiale può essere più che logico, soprattutto in casi di assemblee particolarmente affollate, dove la registrazione costituirebbe un metodo efficace e pratico di verbalizzazione della discussione e delle operazioni di voto.

Tuttavia la registrazione di una conversazione è sottoposta a vincoli e norme che tutelano la riservatezza delle persone coinvolte; sulla possibilità di registrare un’assemblea condominiale si è infatti espressa la corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione, ha avuto modo di ribadire quanto affermato nel che il d.lgs n. 196/2003 secondo cui: “il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all’applicazione delle disposizioni di cui al TU, solo se i dati sono destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione. Pertanto il soggetto è tenuto a rispettare le disposizioni del TU, ivi comprese quelle in tema di obbligo di consenso espresso dell’interessato per il trattamento, solo quando i dati raccolti e trattati sono destinati alla comunicazione sistematica e alla diffusione”. (Cass. 24 marzo 2011 n. 18908).

Quindi è consentito?

In altri termini la registrazione di una conversazione è consentita perché chi vi partecipa accetta il rischio che essa sia documentata. Tuttavia si considera violazione della privacy  la diffusione della registrazione a persone non presenti all’atto della conversazione e se la diffusione avviene per “scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui“.

Più recentemente rispetto alla Cassazione, il Tribunale di Roma si è occupato della registrazione audio dell’assemblea condominiale richiesta all’amministratore di condominio da parte di un condomino. Ed ha stabilito che: “ogni condomino ha diritto di chiedere all’amministratore che l‘assemblea condominiale sia registrata senza che il diritto alla segretezza della comunicazione venga compromesso. Difatti il contenuto della registrazione viene legittimamente appreso solo da chi legittimamente vi assiste; nonostante ciò, è espresso il divieto di divulgare a terzi tale contenuto”

Diversa la situazione per ciò che concerne la video registrazione dell’assemblea. Rispetto a questa particolare documentazione, il Garante per la protezione dei dati personali ha posto regole più stringenti. Ed ha specificato che «l’assemblea condominiale può essere videoregistrata, ma solo con il consenso informato di tutti i partecipanti.

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