La legge di bilancio 2017, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 ha previsto detrazioni più elevate per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici (eco bonus).
In particolare, per tali interventi condominiali la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, spetta nella misura del:
- 70 %, per gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- 75%, per gli interventi del punto precedente diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 del decreto interministeriale del 26 giugno 2015.
Da quanto pubblicato nel sito dell’ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici, l’intervento:
- deve riguardare le parti comuni di edifici delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani
non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente;
- deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- deve riguardare solo le strutture i cui valori delle trasmittanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010 (http://www.acs.enea.it/doc/dm_26-1-10.pdf)
- può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. n. 192 del 2005 e s.m.i.
- insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento; nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari, l’intervento deve avere le caratteristiche pubblicate sul sito dell’ENEA;
- per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione invernale ed estiva con riferimento alle tabelle 3 e 4 del DI 26 giugno 2015, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva.
Le parti comuni
Analogamente a quanto precisato con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio anche ai fini della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica, qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni.
Il concetto di “parti comuni”, tuttavia, pur non presupponendo l’esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome. Nel caso, ad esempio, di un edificio costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze non sono, dunque, ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni”
Tali detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. L’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato conteggiando anche le eventuali pertinenze alle unità immobiliari
La sussistenza delle condizioni di miglioramento energetico dovrà essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici “APE” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26.6.2015.
La mancata veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.
L’ENEA effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni e la non veridicità dell’attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista.
Tali detrazioni sono fruibili anche dagli IACP per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Eco Bonus immobili oggetto degli interventi e soggetti beneficiari
La detrazione descritta per l’eco bonus riguarda gli stessi soggetti beneficiari del sisma Bonus (soggetti IRES e IRPEF) e la stessa tipologia di immobili esistenti, tuttavia a nulla rileva l’ubicazione territoriale degli immobili stessi.
La risoluzione n. 340 del 1° agosto 2008, chiarisce che:
La normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l’attribuzione di un beneficio che, per un’interpretazione sistematica è riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi.
Quindi, per quanto concerne le società o più in generale, i titolari di reddito d’impresa la detrazione spetta con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale.
Per le imprese, in particolare, condizione per poter fruire della detrazione è che all’intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. L’agevolazione, pertanto, non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata. Quali, per le società che esercitano l’attività di pura locazione, gli immobili che, in linea di massima non sono cespiti strumentali ma costituiscono anche l’oggetto dell’attività imprenditoriale.
Le novità del 2018
La legge di bilancio 2018 ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la possibilità di cedere il credito corrispondente a tutte le detrazioni disciplinate dall’art. 14 del dl n. 63 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/05/13G00107/sg)
Vale a dire che tutti i contribuenti possono cedere la detrazione riferita a tutti gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni condominiali e a tutti gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.
La legge conferma che:
- il predetto credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
- il credito può essere ceduto anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area La medesima legge, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha, inoltre, modificato l’articolo 14
Cos’altro è previsto?
- una nuova ipotesi di detrazione maggiorata per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Solo se finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. (limitatamente alle zone sismiche 1, 2 ed anche 3 zona Napoli e provincia). La misura della detrazione è pari al 80% delle spese in caso di passaggio ad una classe di rischio inferiore e al 85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiore. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari del condominio;
- il riconoscimento delle detrazioni anche agli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Inoltre devono essere state costituite e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà. Ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Questo è valido per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Per agevolare l’individuazione degli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione, si riporta la tabella, tratta dal sito ENEA. Con gli interventi incentivabili per i quali è possibile cedere la detrazione e le aliquote di detrazione che scaturiscono dalla legge di bilancio 2018.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017 è stata pubblicata legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205). Integrando in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota eco bonus di detrazione al 50% per:
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
- schermature solari,
- caldaie a biomassa,
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A. (prevista dal regolamento (UE) n.811/2013). Le caldaie a condensazione possono, accedere alle detrazioni del 65% se sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti. (devono appartenere alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02)
Resta confermata al 65% l’aliquota eco bonus per:
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
- pompe di calore,
- sistemi di building automation,
- collettori solari per produzione di acqua calda,
- scaldacqua a pompa di calore,
- generatori ibridi. (cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione)
- generatori d’aria a condensazione.
- Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.
Quali aliquote sono confermate al 70% e al 75%?
- gli interventi di tipo condominiale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2, 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico passando a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Le agevolazioni previste per il Sisma Bonus e per l’Eco Bonus non sono tra loro incompatibili. Ciò significa che sul medesimo immobile è possibile effettuare tutti e due i tipi di interventi fruendo delle rispettive detrazioni. Il principio generale stabilisce che sulle stesse spese non è possibile fruire di più benefici, è necessario imputare, separatamente, i costi sostenuti a ciascun intervento. Questa modalità consente di calcolare la detrazione in base all’aliquota applicabile a seconda della natura dell’intervento effettuato. In modo da differenziare la ripartizione della detrazione stessa in 5 o 10 quote annuali e di rispettare gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna delle agevolazioni in argomento
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