“La cooperazione si basa sulla profonda convinzione che nessuno riesca ad arrivare alla meta se non ci arrivano tutti.” Virginia Burden

È entrata in vigore la riforma Cartabia: l’analisi di Antonio Rocco (luglio 2022)

di Antonio Rocco (Coordinatore nazionale Naca – National Association Condominium Administrators)

La nuova norma punta in maniera ambiziosa a ridurre drasticamente la frammentazione di alcune procedure

La riforma della giustizia civile a firma del Ministro Cartabia punta in maniera ambiziosa a ridurre drasticamente la frammentazione di alcune procedure, conferendo una posizione di rilievo ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie, in particolar modo alla mediazione, estesa anche al patrocinio a spese dello Stato in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2022.

L’impalcatura

La riforma va a incidere in maniera significativa sull’attuale impalcatura dell’istituto della mediazione civile e commerciale e mira a riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo:
1) l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
2) la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali;
3) l’ulteriore riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell’accordo di mediazione;
4) l’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;
5) la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.La riforma prevede di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali.

La riforma interviene anche sulla materia condominiale e prevede che l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione.

Contestualmente si prevede che l’accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore siano sottoposti all’approvazione dell’assemblea, che delibera con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice Civile. In caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa ovvero la proposta del mediatore non approvata.

Superbonus 110% e riduzione del contenzioso

Gli strumenti alternativi del contenzioso possono attivarsi anche nell’avvio e gestione delle pratiche relative al Superbonus 110%. Questo perché, in particolare, la mediazione civile e commerciale interessa:
1) contrattualistica con appaltatore e professionisti;
2) impugnative di delibere dei condòmini che si sentono lesi nei diritti individuali;
3) erronea elaborazione dei piani di riparto;
4) contestazione esecuzione dei lavori e difetti esecutivi;
5) mancato rispetto dei tempi di consegna dei lavori;
6) contratto bancario/finanziario di cessione del credito d’imposta.

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