“Ma allora su chi ricade responsabilità per il crollo di un ponteggio?”
L’ondata di maltempo che ha investito la Campania nel pomeriggio del 29 ottobre ha causato molti danni e purtroppo anche una vittima. Uno studente 21enne è rimasto ucciso sotto il peso di un albero crollato a Fuorigrotta, Napoli.
A Castellammare di Stabia, per fortuna il maltempo non ha mietuto vite ma i danni sono stati molti. L’evento più catastrofico è stato il crollo di una impalcatura in corso Vittorio Emanuele.
Quattro piani di tubolari e pedane di ferro sono rovinate in terra. Il ponteggio non ha resistito al forte vento. E’ purtroppo capitato parecchie volte di assistere, durante gli ormai frequenti nubifragi estivi, al verificarsi di seri danni collegati all’esecuzione di lavori straordinari in corso nel condominio, compreso il crollo del ponteggio per l’edilizia posizionato attorno all’edificio condominiale per i lavori di rifacimento della facciata o della copertura dello stabile.
Si apre allora la ricerca del responsabile, se l’impresa che ha assunto l’appalto dei lavori oppure il condominio in quanto committente dei lavori stessi. Il dubbio è facilmente risolvibile se si considera che il condominio, stipulando con l’impresa un contratto d’appalto, carica sull’impresa stessa la responsabilità dell’organizzazione di tutti i mezzi necessari per il compimento dell’opera, restando solo obbligato a pagare il corrispettivo pattuito. La gestione dei lavori, compresa l’installazione del ponteggio, è sotto la direzione dell’appaltatore, che ne assume il rischio.
Dal momento in cui viene aperto il cantiere passa in capo all’appaltatore la custodia non solo di quanto necessario per l’esecuzione del lavoro, ma anche di tutte quelle parti comuni dell’edificio interessate dai lavori. E così l’impresa che ha assunto l’appalto dei lavori è direttamente responsabile di tutti i danni che possono essere causati ai condomini o a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori.
Su chi ricade la responsabilità
La responsabilità per la caduta del ponteggio non può che porsi in capo a colui che l’ha posizionato e che aveva l’obbligo di controllarne l’ancoraggio durante l’esecuzione dei lavori.
La scelta dell’appaltatore, rimessa alla volontà dell’assemblea, assume però particolare importanza laddove possa ravvisarsi una responsabilità concorrente del condominio committente per eventi lesivi in danno a terzi per fatto colposo dell’appaltatore.
In tale eventualità, la responsabilità del condominio committente può infatti sorgere qualora risulti in concreto. Solo attraverso una valutazione da effettuarsi a cura del giudice caso per caso, che il compimento dell’opera o del servizio sia stato affidato ad un appaltatore risultato palesemente privo della capacità tecnica d’esecuzione dei lavori medesimi ovvero privo dell’organizzazione d’impresa necessarie ad eseguire l’appalto in sicurezza e senza pericolo di danno a terzi.
Tali carenze tecniche e di organizzazione di mezzi devono peraltro sussistere prima dell’affidamento dei lavori d’appalto, quali caratteristiche insite dell’impresa appaltatrice all’esecuzione dei lavori determinanti l’evento lesivo ed altresì devono essere conosciute o conoscibili dal condominio committente con l’utilizzo dell’ordinaria prudenza. La scelta dell’appaltatore dovrà quindi essere estremamente scrupolosa e cadere su imprese in possesso di quei determinati requisiti che soddisfino quei particolari canoni di sicurezza richiesti dalla legge (D.lgs. n. 494/96) sulla cui osservanza da parte dell’appaltatore il condominio pure ha in dovere di sorvegliare.
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