Codice Deontologico N.a.c.a.
Le norme deontologiche sono essenziali per la tutela dei valori e degli scopi dell’Associazione di categoria nel rispetto dei rapporti tra colleghi a salvaguardia dell’ immagine dell’Associazione.
PRINCIPI GENERALI
ART. 1. – Ambito di applicazione. – Il rispetto delle norme deontologiche é obbligatorio per tutti gli associati NACA, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2. – Potestà disciplinare. – Spetta agli organi disciplinari la potestà di determinare le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
ART. 3. – Doveri di probità, dignità e decoro. – L’associato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
3.1 – L’associato deve fornire un chiaro esempio di rettitudine e di specchiata condotta civile e morale, anche al di fuori dall’esercizio della professione, in modo da mantenere alto l’apprezzamento della categoria
3.2 – Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’associato cui sia imputabile un comportamento scorretto nei confronti di colleghi.
3.3 -L’associato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività di amministratore di beni immobili quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine dell’Associazione. 3.4 – L’associato che abbia riportato condanne per reati contro il patrimonio non può essere iscritto all’Associazione.
ART. 4. – Doveri di lealtà fedeltà e correttezza. – L’Associato NACA deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
4.1 – Nell’esercizio della sua professione, egli non deve perseguire interessi di natura economico-patrimoniale, per non violare i principi di indipendenza e di obiettività che sono propri del mandato.
4.2 – Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’Associato che compia atti contrari all’interesse del proprio cliente e che possa danneggiare l’immagine dell’Associazione.
ART. 5. – Dovere di diligenza. – L’Associato deve adempiere ai propri doveri professionali con la massima diligenza.
ART. 6. – Dovere di riservatezza. – È dovere fondamentale dell’Associato mantenere la riservatezza sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui pervenute nell’ambito dello svolgimento dell’incarico.
6.1 – L’Associato è tenuto a garantire il rispetto della riservatezza professionale anche da parte dei propri collaboratori
ART. 7. – Dovere di competenza. – L’Associato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza ed organizzazione di mezzi e persone.
7.1 – L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgerlo, nel caso di sopravvenuta difficoltà deve informare il proprio cliente che potrà valutare la sua sostituzione con altro professionista
ART. 8. – Dovere di aggiornamento professionale. – E dovere dell’Associato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l’attività.
8.1 – L’Associato è tenuto a mantenersi aggiornato sulle normative in vigore e nel rispetto del regolamento dei crediti formativi approvato dall’associazione .
ART. 9. – Informazioni sull’esercizio professionale. – È consentito all’Associato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di riservatezza.
9.1 – Quanto ai mezzi di informazione, devono ritenersi vietati i mezzi di divulgazione anomali e contrari alla dignità professionale, le sponsorizzazioni.
9.2 – Quanto ai contenuti della informazione deve ritenersi vietata la divulgazione di dati che riguardano terze persone e nominativi dei clienti in conformità al T.U. D. Lgs. n. 196/2003.
ART. 10. – L’associato deve astenersi dal ricorrere a mezzi incompatibili con la dignità professionale per ottenere nuovi incarichi. Non deve esaltare le proprie qualità a scapito degli altri associati o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale. Deve comportarsi con i colleghi dell’associazione secondo i principi e le regole generali della libera concorrenza con particolare attenzione a che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale.
ART. 11. – Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive. – Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’Associato deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei colleghi.
ART. 12. – Uso del logo. – L’Associato potrà inserire sulla propria targa professionale il logo della NACA con la relativa denominazione rispettando le forme e i contenuti nonché i colori che lo compongono.
RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART. 13 – Rapporto di colleganza in genere. – L’Associato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato al rispetto, correttezza e lealtà.
13.1 – L’Associato deve adoperarsi per far corrispondere al collega eventuali crediti vantati e risultanti dai bilanci consuntivi del cliente amministrato.
13.2 – Nel caso di consegne per cessato incarico l’associato dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente.
13.3 – E’ fatto divieto all’associato verificare e controllare l’operato del collega negli esercizi di sua competenza in assenza di contestazioni salvo eventuale mandato deliberato e autorizzato dal cliente e comunque previa comunicazione al collega stesso. Eventuali incomprensioni personali tra colleghi non dovranno essere oggetto di segnalazione al cliente.
ART. 14. – Rapporti con l’Associazione. – L’Associato ha il dovere di collaborare con la sede provinciale di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali e aver rispetto delle cariche dirigenziali.
14.1 – L’Associato chiamato a far parte del gruppo dirigenziale dell’Associazione deve adempiere all’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse della stessa.
14.2 – I rapporti con i dirigenti devono essere improntati alla dignità e al reciproco rispetto.
ART. 15 – Notizie riguardanti il collega.
L’Associato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega ed in particolare sulla sua condotta e suoi presunti errori o incapacità.
ART. 16 – Consulenze a terzi. – L’Associato ha il diritto/ dovere di effettuare consulenza a terzi previa corresponsione di un compenso adeguato. Qualora nell’espletamento dell’incarico professionale l’associato si trovasse a dover criticare l’operato di un collega dovrà tenere un comportamento improntato ai principi di equità correttezza e trasparenza
ART. 17. – Norma di chiusura. – Le disposizioni specifiche di questo codice deontologico costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi e formano parte integrante dello Statuto dell’Associazione. La conoscenza ed il rispetto delle norme stesse rappresentano un obbligo per tutti gli associati.
ART.18 – Provvedimenti alle violazioni. Sono previste sanzioni in caso di violazione anche ad uno solo degli articoli che formano il presente codice deontologico.
Si deve intendere per sanzione, a seconda della gravità del caso, a) il richiamo; b) la censura.
In caso di gravi violazioni o di recidività nelle trasgressione delle norme il collegio competente per territorio potrà proporre al Presidente Nazionale la sospensione temporanea e/o l’espulsione dall’associazione.